Circolari CITES
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Nuovi allegati al Regolamento CEE sul commercio internazionale di animali e piante Adempimenti per il pubblico
Nota Informativa CITES n. 09/05
Sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19 agosto 2005 n. 215/1 è stato pubblicato il Regolamento (Ce) 1332/2005 della Commissione del 9 Agosto 2005, entrato in vigore il 22 agosto, a tutti gli effetti, salvo quelli della denuncia di detenzione di cui al comma 4 dell’articolo 5bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, di cui si tratterrà in seguito.
Questo regolamento modifica gli allegati del Regolamento CEE 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 a seguito delle decisioni assunte nella 13a sessione della conferenza delle parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), svoltasi a Bangkok (Thailandia) nell’ottobre 2004.
La seguente specie è stata cancellata dall’Appendice II della Convenzione e conseguentemente dagli Allegati del Regolamento CE 338/97. F A U N A CORDATA AVES PSITTACIFORMES Psittacidae Agapornis roscicollis Pertanto, a detta specie non si applicano più le disposizioni della Convenzione e dei Regolamenti Comunitari.
Le seguenti specie sono trasferite dall’Appendice II all’Appendice I della Convenzione e conseguente nell’Allegato A del Regolamento CEE 338/97. F A U N A CORDATA MAMMALIA CETACEA Delphinidae Orcaella brevirostris AVES PSATTACIFORMES Cacatuidae Cacatua sulphurea Psittacidae Amazona finschi REPTILIA TESTUDINES Testudinae Pyxis arachnoides F L O R A PALMAE Chrysalidocarpus decipiens
I detentori di dette specie ai sensi del comma 4 dell’articolo 5bis della legge 7 febbraio 1992 n. 150 devono farne denuncia al Servizio CITES territorialmente competente del Corpo forestale dello Stato entro e non oltre il novantesimo giorno dalla pubblicazione del regolamento CE 1332/2005 sulla 2° serie speciale – Comunità Europee – della Gazzetta Ufficiale, avvenuta il giorno 17 ottobre sul numero 78. Pertanto i termini della denuncia di cui sopra scadranno il 17 gennaio 2006 ed è bene altresì chiarire che non risulta necessario uno specifico fine commerciale perché si possa parlare di detenzione.
Inoltre coloro che detengono specimen di specie sopra menzionate per i fini indicati dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Ambiente 8 gennaio 2002 concernente l’istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali dovranno registrare le suddette specie sul registro di detenzione di cui al DM 8 gennaio 2002 (entro 15 gg. dalla loro acquisizione).
Le seguenti specie sono state incluse nell’Appendice II della Convenzione e conseguentemente nell’Allegato B del Regolamento CEE:
F A U N A CORDATA REPTILIA TESTUDINATA Emydidae Malayemys subtrijuga Notochelys platynota Trionychidae Amyda cartilaginea Carettochelyidae Carettochelys insculpta Chelidae Chelodina accordi SAURIA Gekkonidae Uroplatus spp. ELASMOBRANCHII LAMNIFORMES Lamnidae Carcharodon carcharias ACTINOPTERYGII PERCIFORMES Labridae Cheilinus undulatus MOLLUSCA BIVALVIA MYTILOIDA Mytilidae Lithophaga lithophaga F L O R A APOCYNACEAE Hoodia spp.#9 E’ stata anche inserita la seguente nuova annotazione:
#9 Serve a designare tute le parti ed i prodotti derivati con l’eccezione di quelli che hanno la seguente etichettatura “Prodotti da materiale di Hoodia spp. Ottenuto dalla raccolta e produzione controllata in collaborazione con le Autorità di gestione CITES di Botswana/Namibia/Sud Africa in base all’accordo N. BW/NA/Za xxxxx”. TAXACEAE Taxus chinensis e taxa infraspecifici di questa specie .#10 Taxus cuspidata e taxa infraspecifici di questa specie .#10 Taxus fuana e taxa infraspecifici di questa specie .#10 Taxus sumatrana e taxa infraspecifici di questa specie .#10 E’ stata anche inserita la seguente nuova annotazione: .#10 Serve a designare tute le parti ed i prodotti derivati eccetto: a) semi e polline e b) prodotti farmaceutici finiti; THYMELEACEAE Aquilaria spp. .#1 Gonystylus spp. # 1 Gyrinops spp..# 1
Per le specie sopramenzionate sarà sempre necessaria ai fini della loro importazione una licenza di importazione rilasciata dal Ministero delle Attività Produttive con le modalità di cui ai regolamenti CEE 338/97 e 1808/2001 e successive modificazioni e attuazioni.
I detentori delle specie sopra menzionate che le detengono a fini commerciali o per i fini indicati dall’articolo 2 del Decreto del Ministro dell’Ambiente 8 gennaio 2002 concernente l’istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali dovranno registrare le suddette specie sul registro di cui al DM sopraccitato.
Inoltre molte specie sono state inserite nell’appendice III della CITES e negli Allegati C e D del Regolamento CEE, specie per le quali come è noto è necessaria la presentazione all’atto dell’importazione di una notifica di importazione.
Giova ricordare come, ad esempio, il legname importato come tutti i prodotti derivati del genere Gonystylus spp. (Ramino) siano ora soggetti alla preventiva emissione di una licenza di importazione da parte del Ministero delle Attività Produttive ai sensi dell’articolo 4.2 del Regolamento CEE 338/97.
Si ricorda che le sanzioni amministrative per l'omessa denuncia di cui all'articolo 5bis della legge 7 febbraio 1992 n.150 vanno da un minimo di 3098 Euro ad un massimo di 9296 Euro.
Si ricorda inoltre che la mancata o erronea tenuta del registro comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 3098 Euro ad un massimo di 9296 Euro.
I registri sono reperibili presso tutti i servizi CITES del Corpo Forestale dello Stato.
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
CITES. Chiarimenti sulle disposizioni normative ed amministrative relative al controllo del commercio delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97
Circolare CITES n. 18/03
Pervengono al Servizio CITES Centrale della Divisione II^ di questa Direzione Generale, sempre più spesso, notizie contraddittorie sull'esatta interpretazione delle norme relative alla detenzione, allo spostamento e al commercio di esemplari appartenenti a specie animali e vegetali tutelate dal Regolamento (CE) 338/97, e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione della Convenzione di Washington - CITES. In alcuni casi, tali interpretazioni derivano anche dalle informazioni assunte da cittadini, allevatori od operatori commerciali presso gli uffici del Corpo Forestale dello Stato, probabilmente non sempre coerenti con le disposizioni legislative e amministrative.
Non vi è dubbio che le recenti modifiche ed integrazioni apportate alle procedure di accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, concordate con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e con la Commissione Scientifica CITES, hanno determinato, per i progressivi cambiamenti concettuali, alcune difficoltà nella gestione delle istruttorie che pervengono agli uffici del Servizio Certificazione CITES.
Resta, tuttavia, la necessità che le disposizioni in materia di commercio e tutela delle specie incluse negli Allegati del Regolamento (CE) 338/97, siano condivise e seguite da tutto il personale preposto allo svolgimento delle relative attività di certificazione e controllo.
Premesso quanto sopra, si ritiene opportuno richiamare alcune disposizioni che sono alla base della normativa nazionale e comunitaria in materia diprotezione delle specie di Flora e Fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, di cui alla Legge 150/92 e al Regolamento (CE) 338/97.
E' noto che le fattispecie regolamentate dalla disciplina comunitaria sono le seguenti:
- le introduzioni, le esportazioni e le riesportazioni nella o dalla Comunità (artt. 4 e 5 - Reg. (CE) 338/97);
- le attività commerciali, quali l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso 'a scopo di lucro e l'alienazione (intendendo, in tale definizione, anche la locazione, la permuta e lo scambio, in quanto attività assimilabili all'uso commerciale), nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di alienazione (art. 8 - Reg. (CE) 338/97);
- lo spostamento degli esemplari vivi (art. 9 - Reg. (CE) 338/97).
La Legge 150 /92, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla Legge 59/93, dalla Legge 426/98, nonché dal Decreto leg.vo 275/2001, oltre ad indicare le sanzioni per le violazioni alle disposizioni comunitarie riguardanti le fattispecie sopra richiamate, prevede specifici obblighi, quali:
- la denuncia di detenzione, di morte, di variazione del luogo di custodia, degli esemplari selvatici appartenenti a specie incluse nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97 (artt. 5 e 5bis - Legge 150/92);
- la denuncia delle nascite in cattività degli esemplari appartenenti a specie incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97 (art. 8bis - Legge 150/92);
- l'iscrizione al registro di detenzione delle specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, istituito con il Decreto 8 gennaio 2002 del Ministro dell'Ambiente (art. 5 - Legge 150/92).
Non si è ritenuto di dover richiamare in tale sede, tra gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quelli relativi agli animali pericolosi per la salute e la pubblica incolumità, in quanto non afferenti alla materia CITES.
Da quanto sopra richiamato, possono essere facilmente individuabili gli obblighi derivanti dalla detenzione, dal commercio e dallo spostamento nel territorio dell'Unione Europea di un esemplare appartenente ad una specie inclusa nell'Allegato A del Reg. (CE) 338/97. Tuttavia, stante la modifica apportata recentemente al documento allegato alla Circolare CITES nr. 38/2002 sulle procedure per l'accertamento delle nascite in cattività e delle riproduzioni artificiali, è necessario, invece, soffermarsi sul disposto degli artt. 8 e 9 del Reg. (CE) 338/97, precisando che le precedenti indicazioni fornite nel merito dell'obbligo della denuncia di detenzione, di morte e di variazione del luogo di custodia, dell'iscrizione al registro di detenzione, delle introduzioni, esportazioni e riesportazioni nella o dalla Comunità Europea degli esemplari in questione, restano inalterate.
Preso atto che le attività commerciali, richiamate dall'art. 8, comma 1, del Reg. (CE) 338/97, possono essere svolte solo in presenza del certificato comunitario previsto dal comma 3 dello stesso art. 8, lo spostamento all'interno del territorio comunitario di esemplari vivi appartenenti a specie incluse nell'Allegato A, per i quali è stata rilasciata una licenza di importazione o un certificato comunitario (indicante gli indirizzi autorizzati presso i quali devono essere custoditi i medesimi), è soggetto al preventivo rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 9, commi 1 e 2, dello stesso regolamento. Per effetto delle deroghe previste dall'art. 7, comma 1, del Reg. (CE) 338/9, sono esclusi da tale autorizzazione gli esemplari vivi che risultano essere nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente (in conformità degli artt. 24 e 26 del Reg. (CE) 1808/200 1) e, pertanto, scortati da certificati rilasciati ai sensi dell'art. 8, comma 3, lett. d).
Gli esemplari vivi detenuti, non utilizzati per attività commerciali, per i quali la certificazione prevista dall'art. 8, comma 3, del Reg. (CE) 338/97 non è richiesta, per essere spostati all'interno del territorio comunitario non devono ottenere alcuna autorizzazione preventiva, dovendo il detentore, in tal caso, dimostrare solo la prova dell'origine legale dei medesimi. Se gli esemplari sono nati in cattività, la denuncia di nascita effettuata dal detentore in conformità dell'art. 8bis della Legge 150/92, può essere ritenuta prova sufficiente dell'origine legale dell'esemplare, sempre che non siano state rilevate irregolarità dal competente ufficio del Servizio Certificazione CITES, che, come è noto, ha la facoltà e non l'obbligo di effettuare le relative verifiche. E' ovvio che, in qualsiasi momento, il personale del Corpo Forestale dello Stato può effettuare verifiche per accertare l'effettiva nascita in cattività degli esemplari denunciati.
I detentori di esemplari selvatici o per i quali la nascita in cattività non è dimostrata, devono poter fornire la prova dell'origine legale dei medesimi. A tale riguardo, si devono richiamare gli obblighi imposti dalla Legge 150/92, quali l'effettuazione della denuncia di detenzione ai sensi dell'art. 5 della stessa legge e la presentazione dell'autorizzazione all'importazione ricevuta. Si deve, a tal fine, rammentare che la normativa vigente prevede una differente disciplina per gli esemplari del genere Testudo spp.. Per tali esemplari, infatti, non è richiesta la verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta se la loro detenzione è stata denunciata ai sensi del Decreto-Legge 23 dicembre 1995, nr. 546, che ha fissato al 31 dicembre 1995 il termine di scadenza di presentazione di tali denunce.
Si vogliono, infine, fornire maggiori chiarimenti nei riguardi dell'alienazione, termine utilizzato dal Reg. (CE) 338/97 per identificare le cessioni a titolo oneroso. E' necessario, a tale riguardo, ribadire che la perdita di possesso per donazione o, più in generale, senza beneficio economico del donante, non rientra tra le fattispecie regolamentate dal Reg. (CE) 338/97. E', tuttavia, richiesta, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del suddetto regolamento, la prova dell'origine legale degli esemplari ceduti, in quanto è sotteso nel caso di cessione lo spostamento dei medesimi. Senza tale prova, la cessione è sanzionabile ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. R della Legge 150/92.
Gennaio 2003 Anche il Portale delle Tartarughe aderisce alla raccolta di firme contro la recente normativa (qui di seguito riportata) che non agevola certo la riproduzione in cattività a fini non lucrativi!
Se siete d'accordo con noi, compilate con i vostri dati questa lettera e inviatela a:
Tarta Club Italia c/o Azzurra Via Campone Sala, 494 47042 Cesenatico (FC)
CIRCOLARE CITES nr. 38/02
OGGETTO: CITES – Procedure per l’accertamento della nascita in cattività e la riproduzione artificiale di esemplari di specie animali e vegetali incluse negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97.
Si fa seguito alla Circolare CITES nr. 35/2002 del 12 settembre 2002 (prot. nr. C.2002.06311), di pari oggetto, per comunicare quanto segue...

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
Circolare CITES esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002
Circolare CITES n. 35/02 del 12 settembre 2002
IL DIRETTORE GENERALE
del Servizio Conservazione della Natura di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione Generale delle Risorse Forestali, Montane ed Idriche - Corpo Forestale dello Stato - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
emana:
la seguente circolare esplicativa ai fini dell’applicazione del Decreto 8 gennaio 2002, del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali concernente l’istituzione del registro di detenzione degli esemplari di specie animali e vegetali. (G.U. N. 15 del 18 gennaio 2002)
1. TIPI DI REGISTRO.
Per il disposto dell’art. 7, il Decreto 8 gennaio 2002 sostituisce integralmente il precedente Decreto 3 maggio 2001 ad eccezione degli Allegati, comprendenti gli schemi dei quattro tipi di registri, e precisamente:
a.
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato A del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EA);
b.
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie animali dell’Allegato B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice EB);
c.
il registro di detenzione di parti di esemplari di specie animali e vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice PAB);
d.
il registro di detenzione di esemplari vivi o morti di specie vegetali degli Allegati A e B del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni (codice VAB).
Al riguardo, si precisa che il numero delle pagine di ognuno dei registri sopraindicati è:
- nr. 20 pagine per il registro identificato con codice EA, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 100 movimenti per il carico e 100 movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice EB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice PAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico;
- nr. 100 pagine per il registro identificato con codice VAB, contenenti ognuna 10 movimenti per un totale di 500 movimenti per il carico e 500 movimenti per lo scarico.
Ogni registro contiene, inoltre, le relative modalità di compilazione, riportate su due pagine del registro stesso.
Gli Allegati sono stati inoltre integrati al punto 10, con il "codice F=altro".
2. SOGGETTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL REGISTRO.
I soggetti tenuti alla compilazione del registro sono quelli elencati, in modo dettagliato ed analitico, all’art. 2 del Decreto 8 gennaio 2002, mentre sono esplicitamente esentati da tale compilazione i soggetti di cui all’art. 3 dello stesso.
In particolare, si precisa quanto segue:
- coloro che detengono per fini commerciali parti di animali o piante o ne eseguono una trasformazione in un prodotto derivato, sono tenuti alla compilazione del registro. Sono, invece, esclusi i soggetti che detengano a fini commerciali o in quanto considerati oggetti ad uso personale o domestico i manufatti o prodotti derivati (borse, scarpe, cinturini di orologio, oggetti in legno, prodotti farmaceutici o da erboristeria, etc.). Sono, inoltre, esclusi tutti coloro che, limitatamente agli esemplari morti e alle parti di esemplare, esercitino il commercio al dettaglio od effettuino lavorazioni per conto terzi, nonché coloro che esercitano attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande. La custodia e pulizia di pelli, vengono considerate lavorazioni per conto terzi e pertanto le imprese che esercitano tale attività non sono obbligate alla tenuta dei registri;
- le imprese circensi e le mostre faunistiche itineranti dovranno richiedere il registro al Servizio Certificazione CITES della regione o provincia in cui si trova la sede legale della impresa. Tali imprese circensi provvederanno anche a caricare e scaricare dal registro eventuali animali appartenenti ad artisti che collaborino per determinati periodi con l’impresa circense sul territorio italiano, indipendentemente dalla durata di tale collaborazione;
- tutti i soggetti che si trovano temporaneamente al di fuori del territorio nazionale alla data di pubblicazione del decreto, sono tenuti alla compilazione del registro al loro rientro, nel rispetto del limite temporale previsto;
- le istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche e private esentate dall’obbligo di compilazione del registro, sono solo quelle indicate all’art. 3, comma 1, lettere a) e b) del Decreto 8 gennaio 2002, ovvero quelle autorizzate ex art. 12 Decreto L.vo 27 gennaio 1992, nr.116, e quelle riconosciute ex art. 1 Decreto 23 marzo 1994 del Ministro dell’Ambiente, che dispongano del registro previsto dallo stesso decreto;
- i detentori di animali e piante che esercitano una forma di allevamento non finalizzata allo sfruttamento commerciale degli esemplari ottenuti, sono esentati dalla compilazione del registro. Qualsiasi forma di alienazione a titolo oneroso, ivi comprese la locazione, la permuta o lo scambio di esemplari, deve essere sottoposta a registrazione. Sono pertanto tenuti alla compilazione del registro tutti gli allevatori o detentori di animali e piante che abbiano finalità commerciali o che vendono, scambiano, permutano o affittano esemplari;
- tutti i soggetti che detengono, anche in diverse strutture, esemplari animali e vegetali provenienti da sequestro o confisca, nonché affidati, anche temporaneamente, per abbandono o per cura e riabilitazione, devono compilare il registro. Qualora un soggetto disponga di diverse strutture di detenzione degli animali, deve essere comunque predisposto un registro presso ogni struttura, onde consentire eventuali accertamenti in loco. Nei casi di affidamento di esemplari di specie appartenenti alla fauna selvatica italiana, di cui alla Legge 157/92, e incluse anche negli Allegati del Reg.(CE) 338/97, e succ. modifiche, non sono tenuti alla compilazione del registro i soggetti le cui strutture di detenzione risultino autorizzate ai sensi dell’art. 4, comma 6, della stessa Legge 157/92, e che già dispongano di un registro di detenzione degli esemplari affidati;
- sono escluse dall’obbligo di compilazione del registro tutte le aree protette istituite ai sensi di legge, a meno che gli esemplari detenuti siano utilizzati ai fini dell’art. 2, comma 1, lettera c), del Decreto 8 gennaio 2002 o siano provenienti da sequestro, confisca o affidamento.
3. ESEMPLARI CHE DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL REGISTRO.
Sono sottoposti all’obbligo di registrazione gli esemplari animali e vegetali, vivi o morti, e le parti di essi, appartenenti a specie comprese negli Allegati A e B del Regolamento (CE) 338/97, modificato da ultimo dal Regolamento (CE) 2724/2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nr. L320 del 18 dicembre 2000, ed integrato con i Regolamenti (CE)1579/2001 e 2476/2001, pubblicati, rispettivamente, sulle Gazzette Ufficiali delle Comunità europee nr. L209 del 2 agosto 2001 e nr. L334 del 18 dicembre 2001.
In virtù del disposto dell’art. 1, comma 1, del Decreto 8 gennaio 2002, sono esclusi dalla registrazione tutti i prodotti derivati da animali e piante, nonché gli esemplari, riprodotti artificialmente, appartenenti a specie vegetali incluse nell’Allegato B del Regolamento comunitario sopracitato. Sono, inoltre, esclusi, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett.c), dello stesso decreto, gli esemplari appartenenti a specie incluse nell’Allegato VIII del Regolamento (CE) 1808/2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L250 del 19 settembre 2001, sempre che gli esemplari siano stati marcati secondo le disposizioni dell’art. 36, par. 1, dello stesso regolamento.
E’ necessario, al riguardo, precisare che:
- il caviale è una parte animale e, pertanto, è sottoposto ad obbligo di registrazione. Coloro, quindi, che detengono caviale a fini commerciali, sono tenuti alla compilazione del registro, fatta eccezione, ovviamente, per quelli che esercitano il commercio al dettaglio o la lavorazione per conto terzi;
- le parti di animali e piante, non sottoposte a processi di lavorazione che determinino la realizzazione di un prodotto, devono essere registrate. Le parti di piante essiccate, al contrario di quelle triturate, non possono, pertanto, essere ritenute prodotti derivati e sono sottoposte ad obbligo di registrazione.
4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE E TENUTA DEL REGISTRO.
Le modalità di compilazione del registro sono indicate negli Allegati al Decreto 3 maggio 2001 del Ministro dell’Ambiente, i cui allegati, come noto, restano validi anche a seguito dell’emanazione del Decreto 8 gennaio 2002, in virtù del disposto dell’art. 7 dello stesso decreto.
Si precisa che:
- le modalità di compilazione, riportate su ogni registro, sono integrate, nella voce "Causa uscita", dal codice "F=altro", come previsto dall’art. 7, comma 1, del decreto in questione;
- l’anno di riferimento riportato sui registri è relativo alla consegna da parte del Servizio Cites Centrale del Corpo Forestale dello Stato agli uffici del Servizio Certificazione Cites. Ogni registro è numerato con un progressivo, individuato unicamente dal Servizio CITES Centrale. Il registro non ha scadenza e va utilizzato fino al suo completamento;
- la numerazione delle pagine (effettuata dall’ufficio o dall’interessato al momento della consegna) segue un progressivo unico. Nel caso in cui si rilevi un numero inferiore o superiore di pagine rispetto al numero indicato in premessa, il registro va riconsegnato all’ufficio del Servizio Certificazione CITES territorialmente competente per la sostituzione o per la annotazione di tale anomalia sempre da parte dello stesso ufficio;
- la numerazione dei movimenti di carico/scarico è progressiva per ciascun registro. Si deve numerare alternativamente il carico e lo scarico; in tal caso, le caselle delle righe di carico o di scarico adiacenti a quelle compilate, non possono essere utilizzate e devono essere barrate. Quando si compila la colonna 9 dello scarico, va indicato il numero progressivo di riferimento del carico ed il relativo numero ed anno del registro (es. 35-110/01);
- una volta completate le pagine di carico, o quelle di scarico, deve essere richiesto un nuovo registro;
- il carico si riferisce agli esemplari presenti alla prima compilazione del registro ed a tutte le successive acquisizioni o nascite in cattività. Lo scarico è relativo agli esemplari venduti, ceduti o morti, dalla data di prima compilazione del registro;
- la data che deve essere riportata alla colonna "b" della pagina di carico o di scarico, è la data di compilazione del registro della relativa operazione di carico o scarico;
- nelle colonne "c" deve essere indicato il nome scientifico della specie di appartenenza dell’esemplare e la descrizione dello stesso (pelle, esemplare vivo, esemplare morto, etc.);
- quando la acquisizione di esemplari vivi di animali o piante avviene a seguito di nascita in cattività o propagazione artificiale, alle colonne 3 e 5 del carico andrà segnato il codice "F" e "E" (altro) ed andranno compilate le colonne relative alla nascita o all’impianto (semina, propagazione da talea etc);
- la colonna 12 dello scarico va compilata, obbligatoriamente, solo per esemplari di Allegato A di origine selvatica o sconosciuta (ossia nei casi previsti dall’art. 9 del Reg.(CE) 338/97 e dall’art. 5 della Legge 150/92;
- nel caso in cui vengano acquisite parti di esemplari animali o vegetali al fine di una loro trasformazione in prodotti derivati, non esistendo per questi ultimi un apposito registro, le parti prese in carico andranno iscritte nella tabella carico e nella tabella scarico andranno registrate il numero di parti utilizzate per dette trasformazioni;
- gli esemplari di coralli devono essere iscritti nel registro di tipo EB (esemplari vivi o morti);
- per quanto riguarda la colonna 7 (identificazione), ove la registrazione sia relativa a più esemplari e non sia possibile riportare tutti gli estremi delle marche degli esemplari o delle parti (qualora previsto dal Reg.(CE) 338/97 e 1808/2001), nell’apposita colonna si annoterà il riferimento della "tag list" esistente, da allegare in copia al registro stesso. Per gli esemplari di specie per i quali non vige l’obbligo di marcaggio, gli estremi della marca deve essere riportata solo se il marcaggio è presente;
- qualora esistano sistemi che consentano la compilazione informatica del registro, in modo del tutto analogo al cartaceo e con le relative medesime garanzie di non ripetibilità e modifica dei dati immessi, tali sistemi potranno essere utilizzati dai soggetti tenuti alla compilazione del registro in luogo del registro cartaceo, ferma restando la valutazione di conformità di tali sistemi ai requisiti del decreto e la conseguente vidimazione da parte del competente ufficio del Servizio Certificazione CITES.
5. CONCLUSIONI.
Entro il 31 gennaio 2002 devono essere registrati gli esemplari e le parti di esemplari detenuti alla data di consegna del registro. Eventuali nuove acquisizioni o nascite in cattività e cessioni, vendite o morti, successive al 31 gennaio 2002, devono essere registrati entro 15 giorni dall’evento. I registri già distribuiti a soggetti non più tenuti, ai sensi del Decreto 8 gennaio 2002, alla compilazione degli stessi, dovranno essere restituiti entro il 31 gennaio 2002 agli Uffici del Servizio Certificazione CITES, i quali provvederanno alla redazione di apposito verbale.
Si rammenta, inoltre, che la consegna al Servizio Certificazione CITES dei registri è prevista solo per gli esemplari vivi o morti appartenenti a specie dell’Allegato A dopo la prima compilazione e a completamento del registro, non durante le fasi intermedie. Il registro, una volta fotocopiato, viene riconsegnato al titolare.
Tutti gli altri registri, non devono essere consegnati al Servizio Certificazione CITES. A completamento del registro, può esserne richiesto uno nuovo esibendo quello completo. I registri compilati vanno conservati per 10 anni.
Il registro non costituisce in alcun modo una prova della legalità della detenzione degli esemplari in esso iscritti: restano invariati il valore e l’efficacia di tutte le disposizioni normative comunitarie e nazionali vigenti in materia di detenzione e commercio di esemplari di specie incluse negli Allegati del Reg. (CE) 338/97, e successive modificazioni ed integrazioni.
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