visto
il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo
130 S, paragrafo 1,
vista
la proposta della Commissione (1),
visto
il parere del Comitato economico e sociale (2),
deliberando
in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato
(3),
(1)
considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 (4) dà applicazione
nella Comunità, a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione
sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche
minacciate di estinzione; che l'obiettivo di tale Convenzione è
quello di proteggere le specie minacciate di flora e di fauna mediante
il controllo del commercio internazionale degli esemplari di tali specie;
(2)
considerando che è opportuno sostituire il regolamento (CEE) n.
3626/82 allo scopo di accrescere la protezione delle specie di fauna e
di flora selvatiche sulle quali grava la minaccia del commercio, mediante
un regolamento che tenga conto delle conoscenze scientifiche acquisite
dopo la sua adozione e dell'attuale struttura degli scambi; che, inoltre,
la soppressione dei controlli alle frontiere interne in seguito alla realizzazione
del mercato unico richiede l'adozione di misure di controllo del commercio
più rigorose alle frontiere esterne della Comunità, imponendo
un controllo dei documenti e delle merci presso l'ufficio doganale frontaliero
di introduzione;
(3)
considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano
le misure più rigorose che possono essere adottate o mantenute in
vigore dagli Stati membri, nel rispetto del trattato, segnatamente per
quanto riguarda la detenzione di esemplari di specie contemplate dal presente
regolamento;
(4)
considerando che è necessario definire criteri oggettivi per l'inclusione
delle specie di flora e di fauna selvatiche negli allegati al presente
regolamento;
(5)
considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede condizioni
comuni per il rilascio, l'uso e la presentazione dei documenti riguardanti
l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità, all'esportazione
o alla riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie contemplate
dal presente regolamento; che è necessario adottare disposizioni
specifiche sul transito di esemplari attraverso la Comunità;
(6)
considerando che spetta ad un organo di gestione dello Stato membro di
destinazione, assistito dall'autorità scientifica di tale Stato
membro, decidere sulle domande di introduzione degli esemplari nella Comunità,
prendendo in considerazione qualsiasi parere del Gruppo di consulenza scientifica;
(7)
considerando che è necessario completare le disposizioni in materia
di riesportazione mediante una procedura di consultazione al fine di limitare
il rischio di infrazioni;
(8)
considerando che, per garantire un'efficace protezione delle specie selvatiche
della flora e della fauna, la Commissione deve poter imporre restrizioni
supplementari all'introduzione di tali specie nella Comunità e all'esportazione
dalla stessa; che tali restrizioni possono essere completate a livello
comunitario, per gli esemplari vivi, da restrizioni riguardanti la loro
detenzione o spostamento nella Comunità;
(9)
considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni
specifiche riguardanti gli esemplari di flora e fauna selvatiche nati o
allevati in cattività o riprodotti artificialmente, gli esemplari
che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni
e gli scambi di natura non commerciale fra scienziati e istituzioni scientifiche
registrati;
(10)
considerando che, per garantire una protezione più completa delle
specie contemplate dal presente regolamento, è necessario prevedere
disposizioni volte a controllare nella Comunità il commercio e lo
spostamento, nonché le condizioni di sistemazione, degli esemplari
in questione; che i certificati rilasciati ai sensi del presente regolamento,
che concorrono al controllo di queste attività, debbono essere disciplinati
da norme comuni in materia di rilascio, validità e utilizzazione;
(11)
considerando che occorre adottare le misure necessarie per minimizzare
eventuali effetti negativi sugli esemplari vivi del trasporto a destinazione,
in provenienza o all'interno della Comunità;
(12)
considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure
doganali, si dovrebbero designare uffici doganali con personale qualificato
incaricati di espletare le formalità necessarie e le verifiche corrispondenti
all'atto dell'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione,
al fine di attribuire loro un regime o una destinazione doganale ai sensi
del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che
istituisce un codice doganale comunitario (5), ovvero all'atto dell'esportazione
o della riesportazione dalla Comunità; che occorre inoltre disporre
di attrezzature che consentano di garantire che gli esemplari vivi vengano
conservati e trattati con cura;
(13)
considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì
la designazione di organi di gestione e di autorità scientifiche
da parte degli Stati membri;
(14)
considerando che l'informazione e la sensibilizzazione del pubblico, in
particolare ai punti di transito alla frontiera, circa le disposizioni
del presente regolamento è atta ad agevolarne l'osservanza;
(15)
considerando che, per assicurare l'efficace applicazione del presente regolamento,
gli Stati membri debbono sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni
in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente tra di loro e con
la Commissione; che ciò richiede altresì una comunicazione
delle informazioni relative all'applicazione del presente regolamento;
(16)
considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di
flora e di fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di
importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato
di conservazione delle specie; che rapporti annuali dettagliati dovrebbero
essere redatti con una veste uniforme;
(17)
considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento,
è importante che gli Stati membri impongano sanzioni per le infrazioni
adeguate e appropriate rispetto alla loro natura e gravità;
(18)
considerando che è essenziale stabilire una procedura comunitaria
che consenta di adottare entro un termine congruo i provvedimenti di applicazione
e di modifica degli allegati; che è necessario istituire un comitato
per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri
e la Commissione in questa materia;
(19)
considerando che la molteplicità dei fattori biologici ed ecologici
di cui tenere conto in sede di attuazione del presente regolamento richiede
l'istituzione di un gruppo di consulenza scientifica i cui pareri saranno
comunicati dalla Commissione al comitato ed agli organi di gestione degli
Stati membri allo scopo di assisterli nel prendere le loro decisioni,
HA
ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Obiettivo
L'obiettivo
del presente regolamento è proteggere le specie della fauna e della
flora selvatiche nonché assicurare la loro conservazione controllandone
il commercio secondo le disposizioni stabilite nei seguenti articoli.
Il
presente regolamento si applica nel rispetto degli obiettivi, dei principi
e delle disposizioni della Convenzione definitiva all'articolo 2.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini del presente regolamento, si intende per:
a)
«comitato», il comitato per il commercio della flora e fauna
selvatiche, istituito a norma dell'articolo 18;
b)
«Convenzione», la Convenzione sul commercio internazionale
delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
c)
«paese di origine», il paese in cui un esemplare è stato
catturato o prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività
o riprodotto artificialmente;
d)
«notifica d'importazione», la notifica data dall'importatore
o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella
Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse
negli allegati C o D del presente regolamento, su un formulario prescritto
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18;
e)
«introduzione dal mare», l'introduzione di un esemplare nella
Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato
prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso
lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
f)
«rilascio», l'espletamento di tutte le procedure connesse alla
preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e
la sua consegna al richiedente;
g)
«organo di gestione», un organo di gestione nazionale designato
da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o,
nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità
dell'articolo IX della Convenzione stessa;
h)
«Stato membro di destinazione», lo Stato membro di destinazione
menzionato nel documento utilizzato per esportare o riesportare un esemplare;
nel caso di introduzione dal mare, lo Stato membro responsabile del luogo
di destinazione di un esemplare;
i)
«offerta in vendita», l'offerta in vendita e qualsiasi atto
ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico
o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
j)
«oggetti personali o domestici», esemplari morti, parti e prodotti
derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati
a far parte normalmente dei suoi beni ed effetti personali;
k)
«luogo di destinazione», il luogo normalmente destinato alla
custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità;
nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono
custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento
per esami e controlli sanitari;
l)
«popolazione», un numero totale di esemplari biologicamente
o geograficamente distinto;
m)
«fini prevalentemente commerciali», i fini i cui aspetti non
commerciali non predominano in modo manifesto;
n)
«riesportazione dalla Comunità», l'esportazione dal
territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdottovi;
o)
«reintroduzione nella Comunità», l'introduzione nel
territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato
o riesportato;
p)
«alienazione», qualsiasi forma di alienazione. Ai fini del
presente regolamento la locazione, la permuta o lo scambio sono assimilati
all'alienazione; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
q)
«autorità scientifica», un'autorità scientifica
designata da uno Stato membro secondo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera
b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte della Convenzione, in base
all'articolo IX della Convenzione;
r)
«gruppo di consulenza scientifica», organo consultivo istituito
in base all'articolo 17;
s)
«specie», una specie, sottospecie o una loro popolazione;
t)
«esemplare», qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle
specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che
da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi
altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio,
dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi
di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste
specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione
delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato
ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in
tal senso contenuta nei rispettivi allegati.
Si
considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A
a D l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un «genitore»
appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia
parte o prodotto. Qualora i «genitori» di tale animale o pianta
siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola
delle quali vi figuri, si applicano le disposizioni dell'allegato più
restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei «genitori» di un esemplare
di pianta ibrida è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni
dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie
è indicata a tal fine nell'allegato;
u)
«commercio», l'introduzione nella Comunità, compresa
l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa,
nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno
della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di
esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
v)
«transito», il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno
della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità
stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il
quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente
dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
w)
«esemplari lavorati acquisiti da oltre cinquant'anni», esemplari
che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale
stato grezzo per uso nella gioielleria, ornamentale, artistico, pratico
o nel settore degli strumenti musicali, più di cinquant'anni prima
dell'entrata in vigore del presente regolamento e che sono stati acquisiti
in tali condizioni a giudizio dell'organo di gestione dello Staro membro
interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se
riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non
richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per
servire ai relativi scopi;
x)
«verifiche all'introduzione, esportazione, riesportazione e al transito»,
il controllo documentale relativo ai certificati, alle licenze e alle notifiche
previsti dal presente regolamento e - qualora disposizioni comunitarie
lo prevedano o in altri casi mediante sondaggio rappresentativo delle spedizioni
- l'esame degli esemplari corredato da un eventuale prelievo di campioni
per un'analisi o un controllo approfondito.
Articolo
3
Campo
di applicazione
1.
L'allegato A comprende:
a)
le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione e per le quali
gli Stati membri non hanno avanzato riserve;
b)
qualsiasi specie che:
i)
sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità
o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente
rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza;
oppure
ii)
appartenga a un genere o sia un genere di cui la maggior parte delle specie
o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alle
lettere a) o b), punto i) e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale
per l'efficace protezione dei relativi taxa.
2.
L'allegato B comprende:
a)
le specie che figurano nell'appendice II delle Convenzione, salvo quelle
elencate nell'allegato A e per le quali gli Stati membri non hanno avanzato
riserve;
b)
le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione per le quali
è stata avanzata una riserva;
c)
ogni altra specie non compresa nelle appendici I e II della Convenzione;
i)
oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile:
-
con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi
in certi paesi, o
-
con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente
al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente;
ovvero
ii)
la cui inserzione nell'appendice sia fondamentale per garantire l'efficacia
dei controlli del commercio degli esemplari che appartengono a queste specie
a causa della loro somiglianza con altre specie che figurano negli allegati
A o B;
d)
le specie per le quali si è stabilito che l'inserzione di specie
vive nell'ambiente naturale della Comunità costituisce un pericolo
ecologico per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della
Comunità.
3.
L'allegato C comprende:
a)
le specie elencate nell'appendice III della Convenzione diverse da quelle
elencate negli allegati A o B e per le quali gli Stati membri non hanno
formulato riserve;
b)
le specie elencate nell'appendice II della Convenzione per le quali è
stata avanzata una riserva.
4.
L'allegato D comprende:
a)
alcune specie non elencate negli allegati da A a C di cui l'importanza
del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza;
b)
le specie elencate nell'appendice III della Convenzione per le quali è
stata avanzata una riserva.
5.
Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento
esiga la loro inclusione in una delle appendici della Convenzione, gli
Stati membri contribuiranno alle necessarie modifiche.
Articolo
4
Introduzione
nella Comunità
1.
L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato
A del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche
necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero
di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo
di gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale
licenza di importazione è rilasciata soltanto con l'osservanza delle
restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e qualora ricorrano i seguenti
presupposti:
a)
l'autorità scientifica competente, tenendo conto di ogni parere
del gruppo di consulenza scientifica, ha espresso il parere che l'introduzione
nella Comunità:
i)
non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie
o sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie
interessata;
ii)
avverrà:
-
per uno degli scopi di cui all'articolo 8, paragrafo 3, lettere e), f)
e g), ovvero
-
per altri fini non pregiudizievoli per la sopravvivenza della specie interessata;
b)
i) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono
stati ottenuti nell'osservanza della legislazione sulla protezione della
relativa specie; nel caso di importazione da un paese terzo di esemplari
di specie elencate nelle appendici della Convenzione, detta prova è
costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione,
ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della
Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è
avvenuta l'esportazione o riesportazione;
ii)
tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate
nell'allegato A secondo l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede
la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione
è però trattenuto dalle autorità in attesa della presentazione
della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione da parte
del richiedente;
c)
l'autorità scientifica ha accertato che la sistemazione prevista
nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo è attrezzata adeguatamente
per conservarlo e trattarlo con cura;
d)
l'organo di gestione ha accertato che l'esemplare non verrà impiegato
per scopi prevalentemente commerciali;
e)
l'organo di gestione ha accertato, previa consultazione della competente
autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla
conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione;
e
f)
nel caso di introduzione dal mare, l'organo di gestione ha accertato che
ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre
al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento.
2.
L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie elencate nell'allegato
B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche
necessarie e alle previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero
d'introduzione, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di
gestione dello Stato membro di destinazione.
Tale
licenza di importazione è rilasciata soltanto nell'osservanza delle
restrizioni imposte ai sensi del paragrafo 6 e nel rispetto dei seguenti
presupposti:
a)
l'autorità scientifica competente, previo esame dei dati disponibili
e tenendo conto di ogni parere del gruppo di consulenza scientifica, è
del parere che non vi siano indicazioni che l'introduzione nella Comunità
non abbia effetti negativi sullo stato di conservazione della specie o
sull'estensione del territorio occupato dalla popolazione della specie
interessata, dato il livello attuale o previsto del commercio. Tale parere
rimane valido per le importazioni ulteriori finché i suddetti elementi
non siano variati in modo significativo;
b)
il richiedente fornisce la prova documentale che la sistemazione prevista
nel luogo di destinazione di un esemplare vivo è attrezzata adeguatamente
per conservarlo e trattarlo con cura;
c)
ricorrono i presupposti di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), e
lettere e) e f).
3.
L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate
nell'allegato C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie
e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliero di introduzione,
di una notifica d'importazione e:
a)
in caso di esportazione da un paese menzionato in relazione alle specie
previste nell'allegato C, alla prova documentale fornita dal richiedente,
per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità
della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal
fine, che gli esemplari sono stati ottenuti nell'osservanza della legislazione
nazionale sulla conservazione delle specie interessate; ovvero
b)
in caso di esportazione da un paese non menzionato in relazione alle specie
previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla
presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione,
di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati
in conformità della Convenzione da un'autorità del paese
esportatore o riesportatore competente a tal fine.
4.
L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate
nell'allegato D del presente regolamento è subordinata all'attuazione
delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio
doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di importazione.
5.
I presupposti per il rilascio di una licenza di importazione di cui al
paragrafo 1, lettere a) e d), e al paragrafo 2, lettere a), b) e c), non
si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova
documentale:
a)
che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità
e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; ovvero
b)
che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più
di cinquant'anni.
6.
In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità
della procedura prevista all'articolo 18 e tenendo conto di ogni parere
del gruppo di consulenza scientifica, la Commissione può stabilire
restrizioni, sia generali sia riguardanti alcuni paesi di origine, all'introduzione
nella Comunità:
a)
in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettere a), punto i), o e),
di esemplari delle specie comprese nell'allegato A;
b)
in base ai presupposti di cui al paragrafo 1, lettera e) o al paragrafo
2, lettera a), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e
c)
di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B che presentano un
tasso elevato di mortalità al momento del trasporto o per le quali
si è stabilito che hanno poche probabilità di sopravvivere
allo stato di cattività per una parte considerevole della loro potenziale
durata di vita; ovvero
d)
di esemplari vivi di specie per le quali si è stabilito che l'introduzione
nell'ambiente naturale della Comunità costituisce una minaccia ecologica
per alcune specie di fauna e di flora selvatiche indigene della Comunità.
La
Commissione pubblica trimestralmente un elenco di tali eventuali restrizioni
nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
7.
In casi particolari di trasbordo marittimo, di trasferimento aereo o di
trasporto ferroviario al momento dell'introduzione nella Comunità,
deroghe all'attuazione della verifica e alla presentazione dei documenti
di importazione presso l'ufficio frontaliero di introduzione, quali previste
ai paragrafi da 1 a 4, saranno accordate secondo la procedura di cui all'articolo
18, per permettere che tale verifica e presentazione possano essere effettuate
presso un altro ufficio doganale designato a norma dell'articolo 12, paragrafo
1.
Articolo
5
Esportazione
o riesportazione dalla Comunità
1.
L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle
specie inserite nell'allegato A è subordinata all'attuazione delle
verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale
in cui vengono assolte le formalità di esportazione, di una licenza
di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo
di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.
2.
Una licenza di esportazione per gli esemplari delle specie elencate all'allegato
A è rilasciata soltanto qualora ricorrano i seguenti presupposti:
a)
l'autorità scientifica competente ha espresso per iscritto l'opinione
che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione
non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione
della specie o sull'estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione;
b)
il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari sono stati
ottenuti in osservanza della legislazione in vigore sulla protezione della
specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso
dallo Stato membro di origine, tale prova documentale è costituita
da un certificato che attesti che l'esemplare è stato prelevato
dall'ambiente naturale in osservanza della legislazione in vigore sul proprio
territorio;
c)
l'organo di gestione ha accertato che:
i)
ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre
al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamento e
ii)
- gli esemplari delle specie non elencati nell'appendice I della Convenzione
non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali o
-
nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo
3, paragrafo 1, lettera a) del presente regolamento in uno Stato parte
contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di
importazione;
e
d)
l'organo di gestione dello Stato membro ha accertato, previa consultazione
della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri
fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio
della licenza di esportazione.
3.
Il certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano
i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c) e d), e qualora il richiedente
fornisca la prova documentale che gli esemplari:
a)
sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente
regolamento, o
b)
se introdotti nella Comunità prima dell'entrata in vigore del presente
regolamento, lo siano stati a norma del regolamento (CEE) n. 3626/82, oppure
c)
se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi
sul mercato internazionale in conformità della Convenzione, oppure
d)
sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima
che le disposizioni dei regolamenti di cui alle lettere a) e b) o della
Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenute tali in
detto Stato membro.
4.
L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle
specie inserite negli allegati B e C è subordinata all'attuazione
delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio
doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza
di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo
di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.
La
licenza di esportazione è rilasciata soltanto qualora ricorrano
i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere a), b), c), punto i), e d).
Il
certificato di riesportazione è rilasciato soltanto qualora ricorrano
i presupposti di cui al paragrafo 2, lettere c), punto 1, e d), e di cui
al paragrafo 3, lettere da a) a d).
5.
Nel caso in cui la domanda di certificato di riesportazione riguardi specie
introdotte nella Comunità tramite una licenza d'importazione rilasciata
da un altro Stato membro, l'organo di gestione consulta preliminarmente
l'organo di gestione che ha emesso la licenza d'importazione. Le procedure
di consultazione e i casi in cui tale consultazione è necessaria
sono determinati secondo la procedura di cui all'articolo 18.
6.
I presupposti per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato
di riesportazione di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), punto ii) non
si applicano a:
i)
esemplari lavorati acquisiti da più di cinquant'anni, oppure
ii)
esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai
quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione
prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento
(CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.
7.
a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla
le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli
esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione
di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia
stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie
deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione
a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben
al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere
inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo
1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per
iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di
limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali
specie.
b)
L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa
la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni
della specie interessata, secondo la procedura di cui all'articolo 18.
Articolo
6
Rigetto
delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10
1.
Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e
questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi
del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando
i motivi del rigetto.
2.
La Commissione comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute
a norma del paragrafo 1 per assicurare un'applicazione uniforme del presente
regolamento.
3.
All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato
relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata rigettata,
il richiedente informa del rigetto l'organo di gestione cui sottopone la
domanda.
4.
a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di rigetto di una domanda
emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri, quando
tali rigetti sono motivati dalle disposizioni del presente regolamento.
b)
Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze
notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno
di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza
o un certificato ne informa la Commissione precisandone i motivi.
Articolo
7
Deroghe
1.
Esemplari nati e allevati in cattività o riprodotti artificialmente
a)
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 8, gli esemplari
delle specie elencate nell'allegato A, che sono nati e allevati in cattività
o riprodotti artificialmente, sono soggetti alla disciplina riguardante
gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B.
b)
Nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli
4 e 5 sono derogabili nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla
Commissione e riguardanti:
i)
l'uso di certificati fitosanitari;
ii)
il commercio da parte di commercianti registrati e delle Istituzioni scientifiche
di cui al paragrafo 4 del presente articolo; e
iii)
il commercio di ibridi.
c)
I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività
o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti,
nonché il contenuto delle norme speciali di cui alla lettera b),
sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
18.
2.
Transito
a)
In deroga all'articolo 4, per gli esemplari in transito nella Comunità
non sono richieste la verifica e la presentazione all'ufficio doganale
frontaliero d'introduzione delle licenze, notifiche e certificati prescritti.
b)
Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi
dell'articolo 3, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettere a) e b), la deroga
di cui alla lettera a) si applica soltanto qualora le competenti autorità
dello Stato terzo da cui avviene l'esportazione o riesportazione abbiano
rilasciato un documento valido di esportazione o riesportazione, previsto
dalla Convenzione, che corrisponda agli esemplari che esso accompagna e
che specifichi la destinazione dell'esemplare.
c)
Se tale documento non è stato rilasciato prima dell'esportazione
o riesportazione, l'esemplare è trattenuto e può essere eventualmente
confiscato, a meno che il documento sia presentato a titolo retroattivo
alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui
all'articolo 18.
3.
Oggetti personali e domestici
Le
disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano a esemplari morti, parti
o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da A a D del presente
regolamento che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità,
ovvero esportati o riesportati dalla stessa, in osservanza delle disposizioni
stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
4.
Istituzioni scientifiche
I
documenti di cui agli articoli 4, 5, 8 e 9 non sono richiesti per gli esemplari
da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né
per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato
in conformità della procedura di cui dall'articolo 18, ovvero un'etichetta
analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo,
quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali
tra scienziati ed Istituzioni scientifiche registrati da un organo di gestione
dello Stato in cui si trovano.
Articolo
8
Disposizioni
relative al controllo delle attività commerciali
1.
Sono vietati l'acquisto, l'offerta di acquisto, l'acquisizione in qualunque
forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali,
l'uso a scopo di lucro e l'alienazione, nonché la detenzione, l'offerta
o il trasporto a fini di alienazione, di esemplari delle specie elencate
nell'allegato A.
2.
Gli Stati membri possono vietare la detenzione di esemplari in particolare
di animali vivi appartenenti a specie dell'allegato A.
3.
Un'esenzione dai divieti di cui al paragrafo 1 può essere decisa,
nel rispetto dei requisiti o altre normative comunitarie sulla conservazione
della flora e della fauna selvatiche, con il rilascio di un certificato
in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui
gli esemplari si trovano, qualora gli esemplari:
a)
siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni
relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato
C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente
regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
b)
siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
c)
siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente
regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la
sopravvivenza della specie interessata; ovvero
d)
siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale
o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti
o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero
e)
siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza
o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva
89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento
delle disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali
o ad altri fini scientifici (6), ove la specie in questione risulti essere
l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie
nati e allevati in cattività; ovvero
f)
siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione
della specie in questione trarrà beneficio; ovvero
g)
siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o
conservazione della specie; ovvero
h)
abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat
naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in
tale Stato membro.
4.
La Commissione può definire secondo la procedura di cui all'articolo
18 esenzioni generali dai divieti di cui al paragrafo 1, sulla base delle
condizioni di cui al paragrafo 3, nonché esenzioni generali relative
a specie comprese nell'allegato A, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,
lettera b), punto ii). Tali esenzioni devono rispettare i requisiti di
altre normative comunitarie sulla conservazione della fauna e della flora
selvatiche.
5.
I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari
delle specie elencate nell'allegato B, salvo che all'autorità competente
dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della
loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità,
della loro introduzione in conformità della legislazione vigente
in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
6.
Le autorità competenti degli Stati membri possono alienare a loro
discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D
che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, a condizione
che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica
cui sono stati sequestrati o che ha partecipato all'infrazione. Tali esemplari
sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione
legale.
Articolo
9
Spostamento
degli esemplari vivi
1.
Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare
vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località
indicata nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in
conformità del presente regolamento, è soggetto alla previa
autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare
si trova. Negli altri casi di spostamento, il responsabile dello spostamento
dell'esemplare dovrà, se del caso, poter fornire la prova dell'origine
legale dell'esemplare.
2.
Tale autorizzazione:
a)
può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica
competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro
Stato membro, l'autorità scientifica competente di quest'ultimo,
si sia assicurata che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione
dell'esemplare vivo è adeguatamente attrezzata per conservarlo e
trattarlo con cura;
b)
è attestata dal rilascio del certificato; e
c)
se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione
dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.
3.
Tale autorizzazione non è tuttavia necessaria se un animale vivo
deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario ed è
riportato direttamente nella località per esso autorizzata.
4.
In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare
vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può
abbandonare l'esemplare se il destinatario previsto sia adeguatamente informato
della sistemazione, delle attrezzature e delle operazioni richieste per
garantirne una corretta assistenza.
5.
Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella, dalla ovvero all'interno
della Comunità, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo,
viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio
di lesioni, danni alla salute o maltrattamento, e, nel caso di animali,
in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli
animali durante il trasporto.
6.
In base alla procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione può
stabilire restrizioni alla detenzione a allo spostamento di esemplari vivi
di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione
nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6.
Articolo
10
Certificati
Quando
un organo di gestione di uno Stato membro riceve dalla persona interessata
una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi e
purché ricorrano i presupposti relativi al loro rilascio, può
rilasciare un certificato ai fini di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera
b), all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, all'articolo 8 e all'articolo 9, paragrafo
2, lettera b).
Articolo
11
Validità
delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio
1.
Fatte salve misure più rigorose che gli Stati membri possono adottare
o mantenere, le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità
degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi
in tutta la Comunità.
2.
a) Tuttavia, le licenze e i certificati, nonché i documenti rilasciati
in base ad essi, non sono considerati validi qualora un'autorità
competente ovvero la Commissione, in consultazione con l'organo che ha
provveduto al rilascio dei suddetti documenti, dimostri che il rilascio
è avvenuto sulla base dell'erronea considerazione che ricorressero
tutti i presupposti richiesti.
b)
Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali
si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità
dello Stato membro e possono essere confiscati.
3.
L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità
del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti
finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo. Qualora fosse necessario
incorporare tali condizioni o requisiti nel modello delle licenze o dei
certificati, gli Stati membri ne informano la Commissione.
4.
Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della
corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione
è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità
soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o
del certificato di riesportazione validi.
5.
La Commissione stabilisce i termini per il rilascio di licenze e certificati
secondo la procedura di cui all'articolo 18.
Articolo
12
Luoghi
di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima
1.
Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche
e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari
di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione
doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione
dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli
esemplari vivi.
2.
Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono dotati di personale
sufficiente e opportunamente formato. Gli Stati membri si accertano dell'esistenza
di strutture di accoglienza conformi alle disposizioni della legislazione
comunitaria pertinente, per quanto riguarda il trasporto e l'accoglienza
degli animali vivi, e provvedono, se necessario, affinché siano
prese disposizioni adeguate per le piante vive.
3.
Tutti gli uffici designati ai sensi del paragrafo 1 sono notificati alla
Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
4.
In casi eccezionali, e conformemente a criteri stabiliti secondo la procedura
di cui all'articolo 18, un organo di gestione può consentire l'introduzione
nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa
presso un ufficio doganale diverso da quelli designati in conformità
del paragrafo 1.
5.
Gli Stati membri hanno cura che il pubblico sia informato, ai posti di
frontiera, delle disposizioni di esecuzione del presente regolamento.
Articolo
13
Organi
di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti
1.
a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via
principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni
con la Commissione.
b)
Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione
e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del
regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito
di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla
corretta applicazione del regolamento.
2.
Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche,
opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti
gli organi di gestione designati.
3.
a) Gli Stati membri trasmettono, al più tardi tre mesi prima della
data di applicazione del presente regolamento, denominazioni e indirizzi
degli organi di gestione, degli altri organi cui è attribuita la
competenza di rilasciare licenze e certificati e delle autorità
scientifiche alla Commissione, che pubblica queste informazioni nella Gazzetta
ufficiale delle Comunità europee entro il termine d'un mese.
b)
Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), su richiesta
in tal senso della Commissione, trasmette a quest'ultima entro due mesi
i nomi e i modelli delle firme delle persone autorizzate a sottoscrivere
licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri
strumenti utilizzati per l'autenticazione delle licenze o certificati.
c)
Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle
informazioni precedentemente trasmesse, entro due mesi dalla data in cui
essa è intervenuta.
Articolo
14
Controllo
dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni
1.
a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza
delle disposizioni del presente regolamento.
b)
Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo
di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate
per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
c)
Gli Stati membri informano la Commissione, nonché il segretariato
della Convenzione, per le specie elencate negli allegati di quest'ultima,
di tutte le misure adottate dalle autorità competenti in relazione
a violazioni significative del presente regolamento, compresi i sequestri
e le confische.
2.
La Commissione segnala alle autorità competenti degli Stati membri
le materie per le quali ritiene necessarie indagini in base al presente
regolamento. Gli Stati membri informano del risultato di tali indagini
la Commissione, nonché, per quanto concerne le specie elencate nelle
appendici della Convenzione, il segretariato di quest'ultima.
3.
a) È istituito un gruppo «Esecuzione» composto di rappresentanti
delle autorità di ciascuno Stato membro con la responsabilità
di assicurare l'attuazione delle disposizioni del presente regolamento.
Il gruppo è presieduto dal rappresentante della Commissione.
b)
Il gruppo «Esecuzione» studia le questioni tecniche relative
all'applicazione del presente regolamento presentate dal presidente di
propria iniziativa oppure su richiesta dei membri del gruppo del comitato.
c)
La Commissione trasmette al comitato i pareri espressi in sede di gruppo
«Esecuzione».
Articolo
15
Comunicazione
delle informazioni
1.
Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni
necessarie all'applicazione del presente regolamento.
Gli
Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure per sensibilizzare
e informare il pubblico sulle disposizioni di applicazione della Convenzione
e del presente regolamento e delle misure di esecuzione di quest'ultimo.
2.
La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione
al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio
in cui si applica il presente regolamento.
3.
La Commissione comunica immediatamente ogni parere del gruppo di consulenza
scientifica agli organi di gestione degli Stati membri interessati.
4.
a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati
membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno
precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII,
paragrafo 7, lettera a) della Convenzione, nonché le informazioni
equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie
elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità
di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da
comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate
dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 18.
b)
In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica
annualmente anteriormente al 31 ottobre un rapporto statistico sull'introduzione
nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione
dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento
e trasmette al segretariato della Convenzione le informazioni relative
alle specie contemplate da quest'ultima.
c)
Fatto salvo l'articolo 20, ogni due anni, entro il 15 giugno, e per la
prima volta nel 1999, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano
alla Commissione tutte le informazioni relative al biennio precedente richieste
per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, lettera
b) della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sulle disposizioni
del presente regolamento che esulano dal campo di applicazione della convenzione.
Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate sono
specificate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo
18.
d)
In base alle informazioni di cui alla lettera c), la Commissione pubblica
ogni due anni entro il 31 ottobre, e per la prima volta nel 1999, un rapporto
sull'applicazione e sul rispetto del presente regolamento.
5.
Ai fini delle modifiche degli allegati, le autorità competenti degli
Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.
La Commissione preciserà le informazioni richieste, secondo la procedura
di cui all'articolo 18.
6.
In conformità della direttiva 90/313/CEE del Consiglio, del 7 giugno
1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia
di ambiente (7), la Commissione adotta le misure adeguate per tutelare
il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del
presente regolamento.
Articolo
16
Sanzioni
1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano
irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:
a)
introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione
dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato
o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione
dell'organo che li ha rilasciati;
b)
inosservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato
rilasciati in conformità del presente regolamento;
c)
falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false
al fine di conseguire una licenza o un certificato;
d)
uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero
alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o
un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai
sensi del presente regolamento;
e)
omessa o falsa notifica all'importazione;
f)
il trasporto di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre
al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o maltrattamenti;
g)
uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione
concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
h)
commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni
stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
i)
il trasporto di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito
attraverso la stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati
in conformità del regolamento e, nel caso di esportazione o riesportazione
da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità
della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
j)
acquisto, o offerta di acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a
scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, alienazione
nonché detenzione, offerta o trasporto a fini di alienazione, di
esemplari in violazione dell'articolo 8;
k)
uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello
per il quale sono stati rilasciati;
l)
falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati
in conformità del presente regolamento;
m)
omessa comunicazione del rigetto di una domanda di licenza o certificato,
in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3.
2.
I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura
e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro
e, se del caso, sulla confisca degli esemplari.
3.
L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione delle Stato
membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
a)
previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro,
colloca o comunque cede l'esemplare alle condizioni che ritenga appropriato
e secondo gli obiettivi e le disposizioni della Convenzione e del presente
regolamento; e
b)
nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può
previa consultazione con lo Stato da cui esso è stato esportato,
restituire l'esemplare a tale Stato a spese della persona che ha commesso
l'infrazione.
4.
Se un esemplare vivo di una specie elencato negli allegati B o C giunge,
in provenienza da un paese terzo, a un luogo di introduzione senza la prescritta
licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato
e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare,
le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo
di introduzione possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre
al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.
Articolo
17
Gruppo
di consulenza scientifica
1.
È istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti
della o delle autorità scientifiche di ogni Stato membro e presieduto
dal rappresentante della Commissione.
2.
a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica,
relativa all'applicazione del presente regolamento - in particolare quelle
concernenti l'articolo 4, paragrafi 1 a), 2 a) e 6 - sollevata dal presidente
di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente o del comitato.
b)
La Commissione comunica al comitato i pareri del gruppo di consulenza scientifica.
Articolo
18
Il
comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti
degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
Il
rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle
misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro
un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza
della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza
prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle
decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione.
Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti
degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il
presidente non partecipa alla votazione.
La
Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere
del comitato.
Se
le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza
di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta
in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza
qualificata.
2.
Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo
19, paragrafi 1 e 2, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a
decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta,
la Commissione adotta le misure proposte.
3.
Per i compiti che il comitato deve svolgere in virtù dell'articolo
19, paragrafi 3 e 4, se il Consiglio non ha deliberato entro tre mesi a
decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta,
la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio
si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure.
Articolo
19
In
conformità della procedura prevista dall'articolo 18, la Commissione:
1)
stabilisce le disposizioni e criteri uniformi per:
i)
il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli
4, 5, 7, paragrafo 4, e 10; essa ne determina la forma;
ii)
l'uso di certificati fitosanitari; e
iii)
l'introduzione, se necessario, di procedure di marcatura degli esemplari
per facilitarne l'identificazione e garantire l'osservanza delle disposizioni;
2)
adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7; articolo 5, paragrafi
5 e 7, lettera b); articolo 7, paragrafi 1, lettera c), 2, lettera c) e
3; articolo 8, paragrafo 4; articolo 9, paragrafo 6; articolo 11, paragrafo
5; articolo 15, paragrafo 4, lettere a) e c), e paragrafo 5; articolo 21,
paragrafo 3;
3)
procede alla modifica degli allegati da A a D, ad eccezione delle modifiche
dell'allegato A che non risultano da decisioni della conferenza delle parti
della Convenzione;
4)
adotta, se necessario, ulteriori misure intese a dare applicazione alle
risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, a decisioni
o raccomandazioni del comitato permanente della Convenzione e raccomandazione
del segretariato della Convenzione.
Articolo
20
Disposizioni
finali
Ogni
Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione
le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente
regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese
per la sua applicazione ed esecuzione.
La
Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
Articolo
21
1.
Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.
2.
In attesa dell'adozione delle misure previste all'articolo 19, paragrafi
1 e 2, gli Stati membri possono mantenere o continuare ad applicare le
misure adottate conformemente al regolamento (CEE) n. 3626/82 e al regolamento
(CEE) n. 3418/83 della Commissione, del 28 novembre 1983, recante modalità
uniformi per il rilascio e per l'uso dei documenti richiesti ai fini dell'applicazione
nella Comunità della convenzione sul commercio internazionale delle
specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (8).
3.
La Commissione, due mesi prima dell'applicazione del presente regolamento,
secondo la procedura dell'articolo 18 e di concerto con il gruppo di consulenza
scientifica:
a)
verifica che nessun elemento giustifichi restrizioni all'introduzione nella
Comunità delle specie dell'allegato C1 del regolamento (CEE) n.
3626/82 non incluse nell'allegato A del presente regolamento;
b)
adotta un regolamento che trasforma l'allegato D in un elenco rappresentativo
di specie rispondenti ai criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera
a).
Articolo
22
Il
presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso
si applica a decorrere dal 1° giugno 1997.
Gli
articoli 12, 13, 14, paragrafo 3, 16, 17, 18, 19 e 21, paragrafo 3 si applicano
a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il
presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente
applicabile in ciascuno degli Stati membri.