visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
Nella dodicesima sessione della conferenza delle parti della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito «la Convenzione»), svoltasi a Santiago (Cile) dal 3 al 15 novembre 2002, sono state apportate modifiche alle appendici I e II della convenzione trasferendo alcune specie o popolazioni di specie dall'appendice II all'appendice I e viceversa, trasferendo alcune specie dall'appendice III all'appendice II, aggiungendo alle appendici I e II specie che in precedenza non erano state inserite in alcuna appendice, sopprimendo alcune specie dall'appendice II e mediante aggiunta, soppressione e modifica di alcune annotazioni che accompagnano l'elenco di talune specie.
(2)
Sono state effettuate aggiunte e soppressioni all'appendice III alla convenzione dopo la dodicesima sessione della conferenza delle parti alla convenzione, conformemente alle disposizioni dell'articolo XVI della convenzione.
(3)
Gli Stati membri non hanno formulato riserve relativamente a queste modifiche.
(4)
Le modifiche alle appendici I, II e III alla convenzione comportano modifiche agli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97, conformemente all'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a) e 3, lettera a), di detto regolamento.
(5)
È stato determinato che Oxyura jamaicensis e Chrysemys picta costituiscono una minaccia alla flora e fauna selvatiche indigene delle Comunità e queste due specie vanno pertanto inserite nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di detto regolamento.
(6)
È stato altresì determinato che Padda fuscata è soggetta a livelli di scambi internazionali eventualmente non compatibili con la sua sopravvivenza e che questa specie va pertanto inserita nell'allegato B del regolamento (CE) n. 338/97 conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), di detto regolamento.
(7)
È stato determinato che varie specie attualmente incluse nell'allegato D del regolamento (CE) n. 338/97 non sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno soppresse da tale allegato, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
(8)
È stato altresì determinato che varie altre specie attualmente non incluse negli allegati al regolamento (CE) n. 338/97 sono importate nella Comunità in numeri tali da esigere un monitoraggio e che tali specie vanno incluse nell'allegato D sulla base dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), di detto regolamento.
(9)
Considerata la portata delle modifiche è opportuno sostituire l'intero allegato al regolamento (CE) n. 338/97, ossia gli allegati A, B, C e D e le note sull'interpretazione di tali allegati.
(10)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio di specie di fauna e flora selvatiche istituito ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Gli allegati del regolamento (CE) n. 338/97 e le relative note sull'interpretazione di tali allegati sono sostituiti dall'allegato al presente regolamento.
Articolo
2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2003.
Per la Commissione
Margot Wallström
Membro della Commissione
(¹) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.
(²) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2476/2001 della Commissione (²), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,
considerando quanto segue:
(1)
L'introduzione di alcune specie nella Comunità può essere limitata dalla Commissione conformemente alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97.
(2)
Un elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato stabilito nel regolamento (CE) n. 2087/2001 della Commissione, del 24 ottobre 2001, che sospende l'introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (³). Tale elenco necessita di modifiche alla luce delle informazioni disponibili più recenti. A fini di maggiore chiarezza il regolamento (CE) n. 2087/2001 deve essere abrogato e sostituito dal presente regolamento.
(3)
I paesi di origine delle specie soggette alle suddette restrizioni sono stati consultati.
(4)
L'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione (&sup4;), del 30 agosto 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio prevede modalità di applicazione da parte degli Stati membri delle restrizioni decise dalla Commissione.
(5)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
Salvo il disposto dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1808/2001, l'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie di fauna e di flora selvatiche riportate nell'allegato del presente regolamento è sospesa.
Articolo
2
Il regolamento (CE) n. 2087/2001 è abrogato.
I riferimenti al regolamento abrogato vanno interpretati come riferimenti al presente regolamento.
Articolo
3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2003.
Per la Commissione
Margot Wallström
Membro della Commissione
(¹) GU L 61 del 3.3.1997 pag. 1.
(²) GU L 334 del 18.12.2001, pag. 3.
(³) GU L 282 del 26.10.2001, pag. 23.
(&sup4;) GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.