visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
sentito il parere del gruppo di consulenza scientifica,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97, la Commissione può stabilire restrizioni all’introduzione di alcune specie nella Comunità, alle condizioni ivi previste alle lettere da a) a d). Il regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione, del 30 agosto 2001, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (²), ha inoltre stabilito le disposizioni applicative per tali restrizioni.
(2)
L’elenco delle specie la cui introduzione nella Comunità è sospesa è stato stabilito dal regolamento (CE) n. 349/2003 della Commissione, del 25 febbraio 2003, che sospende l’introduzione nella Comunità di esemplari di talune specie di fauna e flora selvatiche (³).
(3)
Sulla base di recenti informazioni, il gruppo di consulenza scientifica è giunto alla conclusione che lo stato di conservazione di alcune specie elencate negli allegati A e B del regolamento (CE) n. 338/97 potrebbe essere messo seriamente in pericolo qualora non ne venisse sospesa l’introduzione nella Comunità a partire da alcuni paesi di origine. Occorre quindi sospendere l’introduzione delle seguenti specie: Ursus thibetanus proveniente dalla Federazione russa; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae e E. kondoi provenienti dal Madagascar; Panthera leo proveniente dall’Etiopia; Balaeniceps rex, Grus carunculatus e Chamaeleo fuelleborni provenienti dalla Repubblica unita di Tanzania; Poicephalus gulielmi proveniente dal Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli e Python regius provenienti dalla Guinea; Sagittarius serpentarius e Varanus exanthematicus provenienti dal Togo; Agapornis pullarius proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; Cuora galbinifrons proveniente dalla Cina; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos e Scolymia vitiensis provenienti dall’Indonesia; Geochelone pardalis proveniente dall’Uganda e dallo Zambia; Uromastyx geyri proveniente dal Mali e dal Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima e T. squamosa provenienti dal Mozambico; Dendrobates pumilio proveniente dal Nicaragua; Hippopus hippopus proveniente da Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas e T. maxima provenienti da Tonga e dal Vietnam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima e T. squamosa provenienti dalle Figi e da Vanuatu; Tridacna crocea proveniente da Tonga; Tridacna maxima proveniente dagli Stati federati di Micronesia e dalle Isole Marshall; Tridacna tevoroa proveniente da Tonga e Catalaphyllia jardinei proveniente dalle Isole Salomone.
(4)
Il gruppo di consulenza scientifica ha altresì concluso che, sulla base delle più recenti informazioni disponibili, non è più giustificata la sospensione dell’introduzione nella Comunità delle seguenti specie: Galago senegalensis proveniente da Gibuti; Galagoides demidoff proveniente da Kenya e Senegal; Callithrix argentata proveniente dal Paraguay; Saguinus labiatus proveniente dalla Colombia; Callicebus torquatus proveniente dall’Ecuador; Cebus albifrons proveniente dalla Guyana; Cebus capucinus e Aratinga solstitialis provenienti dal Venezuela; Cebus olivaceus proveniente dal Perù; Allenopithecus nigroviridis proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione; Colobus guereza proveniente dalla Guinea equatoriale; Lophocebus albigena proveniente dal Kenya; Papio hamadryas e Hippopotamus amphibius provenienti dalla Liberia; Cynogale bennettii proveniente da Singapore; Ara ararauna proveniente da Trinidad e Tobago; Neophema splendida proveniente dall’Australia; Poicephalus gulielmi proveniente dalla Repubblica democratica del Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis e Psammobates spp. provenienti da tutti gli Stati dell’area di distribuzione; Geochelone denticulata proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Bolivia ed Ecuador; Geochelone elegans proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Pakistan; Kinixys belliana proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Mozambico e Benin; Kinixys erosa proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Togo; Kinixys homeana proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Benin; Manouria emys proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Bangladesh, India, Indonesia, Myanmar e Thailandia; Testudo horsfieldii proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto Cina, Pakistan e Kazakstan; Manouria impressa proveniente da tutti gli Stati dell’area di distribuzione, eccetto il Vietnam; Phelsuma cepediana e P. trilineata provenienti dal Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii proveniente da Mauritius; Varanus albigularis proveniente dal Lesotho; Varanus rudicollis proveniente dalle Filippine; Ptyas mucosus proveniente dall’Indonesia e Dactylorhiza incarnata proveniente dalla Norvegia.
(5)
Il regolamento (CE) n. 338/97, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005, prevede inoltre il trasferimento della Cacatua sulphurea e del Pyxis arachnoides dall’allegato B all’allegato A e l’eliminazione dell’Agapornis roseicollis da detti allegati. Pertanto non è più necessario sospendere le importazioni di dette specie.
(6)
Tutti i paesi di origine delle specie soggette alle nuove restrizioni all’introduzione nella Comunità previste nel presente regolamento sono stati consultati.
(7)
Occorre quindi modificare opportunamente l’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 e, per motivi di chiarezza, procedere alla sua sostituzione.
(8)
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato sul commercio delle specie di fauna e flora selvatiche,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo
1
L’allegato del regolamento (CE) n. 349/2003 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo
2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 aprile 2006.
Per la Commissione
Stavros Dimas
Membro della Commissione
(¹) GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1332/2005 della Commissione (GU L 215 del 19.8.2005, pag. 1).
(²) GU L 250 del 19.9.2001, pag. 1.
(³) GU L 51 del 26.2.2003, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 252/2005 (GU L 43 del 15.2.2005, pag. 3).