Disciplina
dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata
a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874,
e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché
norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi
e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità
pubblica.
Art. 1
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
2.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.
3.
L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
Art.
2
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
2.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3.
L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.
4.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
5.
L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.
Art.
3
1.
Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche nel caso
di transito o trasbordo sul territorio italiano di esemplari vivi o morti
degli animali selvatici e delle piante di cui ai suddetti articoli, o di
loro parti o prodotti derivati.
Art. 3-bis.
1.
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2.
In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.
Art.
4
1.
In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
2.
A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità: a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore; b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere; c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3.
Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES: a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione; b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4.
Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Art.
5
1.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
coloro che detengono esemplari degli animali selvatici e delle piante di
cui all'articolo 1, comma 1, devono farne denuncia agli uffici del Corpo
forestale dello Stato o a quelli dei corpi forestali delle regioni a statuto
speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, abilitati, con
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, ad effettuare
controlli e certificazioni in conformità alla citata convenzione
di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.
874. I suddetti uffici rilasciano apposita ricevuta, previa verifica della
regolarità dell'importazione a suo tempo avvenuta.
2.
E' fatto obbligo a coloro che detengono esemplari vivi degli animali selvatici
e delle piante di cui all'articolo 1, comma 1, di comunicare le variazioni
del luogo di custodia e l'avvenuto decesso degli esemplari stessi al più
vicino ufficio del Corpo forestale dello Stato o dei corpi forestali delle
regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e di Bolzano,
abilitato ai sensi del comma 1 del presente articolo.
3.
E' fatto obbligo, all'atto dell'importazione o della riesportazione degli
esemplari di cui all'articolo 2, ovvero di loro parti o prodotti derivati,
di fare apporre dal più vicino ufficio del Corpo forestale dello
Stato o dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, abilitato ai sensi del comma 1 del presente
articolo, i necessari visti sulle licenze di importazione ed esportazione
e sui certificati di importazione e riesportazione in conformità
alla citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973, di cui alla legge
19 dicembre 1975, n. 874.
4.
I permessi dei Paesi di origine degli esemplari di cui all'articolo 2,
ovvero delle loro parti o prodotti derivati, nei quali, dopo verifica operata
dalla segreteria di cui all'articolo XII della citata convenzione di Washington
del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, vengono accertati
errori o falsificazioni, devono essere ritirati dal Servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato, che riferisce all'autorità
competente dello Stato esportatore tramite la suddetta segreteria. E' in
tal caso nullo qualsiasi permesso o certificato emesso dal Servizio certificazione
CITES del Corpo forestale dello Stato sulla base dei suddetti permessi
dei Paesi d'origine.
5.
E' fatto obbligo di marcare conformemente a standard internazionali, con
sistemi resi operativi dal Servizio certificazione CITES del Corpo forestale
dello Stato, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4,
comma 2, gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1, e quelli cui si
applicano le deroghe previste dal citato regolamento (CEE) n. 3626/82,
e successive modificazioni.
5-bis.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica
di cui all'articolo 4, comma 2, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole e forestali, è istituito il registro di detenzione delle
specie animali e vegetali di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo
2.
6.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis
è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto
milioni.
Art.
5-bis
1.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, tutti coloro che detengono
esemplari di specie selvatica indicata nell'allegato A, appendice I, e
nell'allegato C, parte 1, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio
del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni, classificati dalla presente
legge come oggetti ad uso personale o domestico, non devono farne denuncia.
2.
Sono fatte salve le prescrizioni ed i divieti di cui agli articoli 21 e
30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3.
(Soppresso dalla legge di conversione).
4.
Le denunce di detenzione di esemplari di eventuali specie che saranno iscritte
nell'allegato A, appendice I, nonché nell'allegato C, parte 1, del
regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive
modificazioni - a seguito delle decisioni della Conferenza degli Stati
Parte della convenzione - dovranno essere effettuate entro novanta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- seconda serie speciale - del regolamento (CEE) che modifica i sopra citati
allegati A e C del regolamento (CEE) n. 3626/82.
5.
Chi contravviene all'obbligo di denuncia di cui al comma 4 è punito,
salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire sei milioni a lire diciotto milioni.
6.
Gli oggetti di uso personale o domestico derivati da esemplari di specie
selvatiche indicate nel comma 1 non possono essere commercializzati od
offerti in vendita o esposti in vendita, salvo che gli stessi siano previamente
denunciati con le modalità previste dall'articolo 5, comma 1, ai
fini della verifica della regolarità dell'importazione a suo tempo
avvenuta secondo le norme previste dalla convenzione di Washington.
7.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 6 è punito
con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.
8.
Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere
dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione
nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII,
par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e con il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sarà disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero
dell'ambiente e saranno previsti i presupposti, le condizioni e le modalità
di iscrizione, anche ai fini della detenzione di esemplari di cui all'articolo
6. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, rilascia
i pareri per l'iscrizione nel registro.
Art.
5-ter
1.
Ai sensi delle risoluzioni 7.13 e 8.12 delle Conferenze degli Stati Parte
della convenzione di Washington, tenutesi rispettivamente a Losanna (Svizzera)
dal 9 al 20 ottobre 1989, e a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo 1992,
il personale dei nuclei del Corpo forestale dello Stato, di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente 4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1992, presente nelle dogane di cui all'articolo
2 del decreto del Ministro delle finanze 26 giugno 1992, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 160 del 9 luglio 1992, in collaborazione con gli
uffici veterinari di confine, dovrà riportare su appositi moduli,
conformi a quello di cui alla citata risoluzione 7.13 della Conferenza
di Losanna, la quantità di ogni spedizione in importazione di animali
vivi di specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento
(CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
nonché il numero di esemplari morti per ogni spedizione. I dati
ottenuti saranno inviati su base annuale alla segreteria di cui all'articolo
XII della convenzione di Washington. Il Ministro dell'ambiente, di concerto
con i Ministri delle politiche agricole e forestali e della sanità
e della sanità, stabilisce, con apposito decreto, le modalità
e i criteri atti ad ottenere il monitoraggio della mortalità di
animali vivi durante il trasporto internazionale, per disporre, in base
ai dati ottenuti e sentito il parere della commissione scientifica di cui
all'articolo 4, comma 2, misure più restrittive fino all'interdizione
dell'importazione per le specie maggiormente soggette a mortalità
durante il trasporto internazionale.
Nuove sanzioni penali in materia di importazione
[introdotte dall'Art. 5 del D.LG. 18 maggio 2001, n. 275]
Art. 5
1.
Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n. 3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno.
2.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamilioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.
3.
In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.
4.
A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n.2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59.
Art.
6
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è
vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni
in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità
pubblica.
2.
Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con
il Ministro della sanità e con il Ministro delle politiche agricole
e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione
delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di
tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione
dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione
delle specie (Con D.M. 18 maggio 1992 (Gazz. Uff. 4 giugno 1992, n. 130)
sono state individuate le specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi
per la salute e l'incolumità pubblica.
3.
Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
al comma 2 detengono esemplari vivi di mammiferi o rettili di specie selvatica
ed esemplari vivi di mammiferi o rettili provenienti da riproduzioni in
cattività compresi nell'elenco stesso, sono tenuti a farne denuncia
alla prefettura territorialmente competente entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2. Il prefetto, d'intesa
con le autorità sanitarie competenti, può autorizzare la
detenzione dei suddetti esemplari previa verifica della idoneità
delle relative strutture di custodia, in funzione della corretta sopravvivenza
degli stessi, della salute e dell'incolumità pubblica.
4.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni
a lire duecento milioni.
5.
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito
con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
6.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti
dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli
acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di
cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente
dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche
permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti
in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri
generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo
4, comma 2. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro
istituito dall'articolo 5-bis, comma 8, non sono sottoposte alla previa
verifica di idoneità da parte della commissione.
Art.
7
1.
Restano valide le deroghe previste dalla citata convenzione di Washington
del 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e dal citato
regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni.
Art.
8
1.
Conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, e dall'articolo
8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente
cura l'adempimento della citata convenzione di Washington del 3 marzo 1973,
di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, potendosi avvalere delle esistenti
strutture del Corpo forestale dello Stato.
2.
Con propri decreti, emanati di concerto con il Ministro delle finanze,
il Ministro del commercio con l'estero ed il Ministro delle politiche agricole
e forestali, il Ministro dell'ambiente stabilisce le modalità relative
ai controlli in ambito doganale per l'esecuzione della presente legge e
le procedure per l'adempimento della citata convenzione di Washington del
3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874.
Art.
8-bis
1.
Tutte le nascite o riproduzioni in cattività degli esemplari appartenenti
a specie incluse nell'allegato A, appendici I e II, nonché nell'allegato
C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre
1982, e successive modificazioni, devono essere denunciate, entro dieci
giorni dall'evento, al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Direzione generale per l'economia montana e foreste - Servizio certificazione
CITES, il quale ha facoltà di verificare presso il denunciante l'esistenza
dei genitori e si può avvalere di analisi genetiche per stabilire
il grado di parentela fra i presunti genitori e la prole. L'accertamento
delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene
effettuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni
medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti
da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di
personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno
dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri
della stessa. Per tali esemplari, il predetto servizio rilascerà
al denunciante un certificato conforme all'articolo 22 del regolamento
(CEE) n. 3418/83 del Consiglio del 28 novembre 1983.
Art.
8-ter
1.
Ai sensi della risoluzione 8.14 della Conferenza degli Stati Parte della
convenzione di Washington, tenutasi a Kyoto (Giappone) dal 2 al 13 marzo
1992, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, limitatamente a quelle
intere, allo stato grezzo o lavorato, di specie appartenenti all'ordine
Crocodylia ed incluse nell'allegato A, appendici I e II, del regolamento
(CEE) n. 3626/82 del Consiglio, del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni,
sono sottoposte ad inventario e marcaggio gratuito, secondo le modalità
stabilite con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con
l'estero. Il costo delle marche necessarie al marcaggio delle pelli da
riesportazione è a carico delle singole ditte.
2.
Entro il 31 marzo 1993, tutte le imprese che hanno scorte di pelli, di
cui al comma 1, devono farne denuncia al Ministero delle politiche agricole
e forestali - Direzione generale per l'economia montana e foreste, indicando
la quantità, il tipo di pelle - intera, sostanzialmente intera,
dei fianchi o dei ventri - e la specie a cui la pelle appartiene.
3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale
per l'economia montana e foreste, è tenuto a realizzare il marcaggio
delle pelli, denunciate ai sensi del comma 2, entro centoventi giorni dalla
scadenza dei termini di presentazione delle denunce di cui allo stesso
comma 2.
4.
Il personale del Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad effettuare
i necessari accertamenti presso le imprese di cui al comma 2, al fine di
verificare la corrispondenza tra la documentazione comprovante la regolare
importazione e le pelli denunciate ai sensi del comma 1.
5.
Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito,
se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da lire
cinque milioni a lire trenta milioni.
Art.
8-quater
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle
politiche agricole e forestali, si provvede al pagamento del contributo
annuale da versare al segretariato CITES, il cui ammontare è determinato
in lire 240 milioni annui a decorrere dal 1993.
Art.
8-quinquies
1.
Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri del
tesoro e delle politiche agricole e forestali, sono determinate la misura
e le modalità di versamento all'erario del diritto speciale di prelievo
da porre a carico dei soggetti tenuti a richiedere o presentare:
a)
la licenza o il certificato di importazione, la licenza di esportazione,
il certificato di riesportazione e il certificato CITES, previsti dal decreto
del Ministro del commercio con l'estero di cui all'articolo 2, comma 1;
b)
le denunce di detenzione di esemplari di specie selvatica previste dagli
articoli 5, comma 1, e 5-bis, comma 4;
c)
la domanda di iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche prevista
dall'articolo 5-bis, comma 8;
d)
l'autorizzazione alla detenzione degli esemplari vivi prevista dall'articolo
6, comma 3;
e)
la dichiarazione di idoneità per giardini zoologici, acquari, delfinari,
circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti, prevista dall'articolo
6, comma 6;
f)
il certificato di conformità per nascite o riproduzioni in cattività
previsto dall'articolo 8-bis;
g)
la denuncia di scorte di pelli ed il relativo marcaggio previsti dall'articolo
8-ter, nonché il marcaggio di cui all'articolo 5, comma 5.
2.
La misura dei diritti speciali istituiti con la presente legge dovrà
essere determinata in modo da assicurare la integrale copertura delle spese
derivanti agli organi competenti dall'applicazione delle relative norme.
I relativi proventi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato e
sono riassegnati con decreto del Ministro del tesoro allo stato di previsione
del Ministero dell'ambiente per la parte eccedente l'importo di cui al
comma 3.
3.
I diritti corrisposti per il rilascio dei certificati di cui al comma 1
dovranno essere determinati in misura tale da garantire anche la copertura
della spesa annua di lire 240 milioni relativa al contributo che viene
versato al segretariato CITES in adempimento della convenzione di Washington.
3-bis.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 8 e del decreto del Ministro dell'ambiente
4 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre
1992, il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede all'istituzione
nonché al funzionamento di appositi nuclei del Corpo forestale dello
Stato, operanti presso i varchi doganali abilitati alle operazioni di importazione
e di esportazione di esemplari previsti dalla convenzione di Washington.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma valutato in lire
700 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere dall'anno
1994, si provvede, per l'anno 1993, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1993 e, per gli anni 1994 e 1995, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.
3-ter.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole
e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede alla conservazione
degli esemplari confiscati per violazione delle disposizioni citate nel
medesimo articolo 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire 200 milioni a decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
3-quater.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 5, comma 5, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
al marcaggio, conformemente a standard internazionali, degli esemplari
previsti dalla convenzione di Washington. All'onere derivante dall'attuazione
del presente comma, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1993 e in lire
200 milioni a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1993.
3-quinquies.
Ai fini dell'attuazione della presente legge, il Ministero delle politiche
agricole e forestali, tramite il Corpo forestale dello Stato, provvede
all'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla convenzione
di Washington. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma,
valutato in lire 500 milioni per l'anno 1993 e in lire 500 milioni a decorrere
dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.
Art.
8-sexies
1.
Ai fini dell'applicazione della presente legge, salvo diversa specificazione,
le espressioni sottoindicate hanno il seguente significato:
a)
convenzione di Washington: la convenzione sul commercio internazionale
di specie di flora e fauna minacciate di estinzione, firmata a Washington
il 3 marzo 1973, altrimenti denominata CITES, ratificata con legge 19 dicembre
1975, n. 874, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 48 del 24 febbraio 1976;
b)
esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivo o morto, delle specie elencate
nelle appendici I, II e III della convenzione di Washington, nell'allegato
B e nell'allegato C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive
modificazioni ed integrazioni, qualsiasi parte o prodotto, facilmente identificabile,
ottenuto a partire da animali o piante di queste stesse specie, nonché
qualsiasi altra merce, se da un documento giustificativo, ovvero dall'imballaggio,
dal marchio o dall'etichetta o da qualsiasi altra circostanza risulti trattarsi
di parti o prodotti di animali o di piante appartenenti a queste stesse
specie;
c)
oggetto ad uso personale o domestico: prodotto derivato ottenuto da esemplari
di specie incluse nell'allegato A, appendici I, II e III, e nell'allegato
C, parte 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni,
che appartenga ad una persona fisica e che non sia posto in vendita o in
commercio;
d)
esemplare riprodotto in cattività: prole di un esemplare vivo, comprese
le uova, nata, o prodotta in altra maniera, da entrambi i genitori che
si riproducono o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato
se la riproduzione è sessuale o da genitori che siano in un ambiente
controllato quando inizia lo sviluppo della prole se la riproduzione è
asessuale. Il termine «esemplare riprodotto in cattività»
si riferisce alla produzione di esemplari di seconda generazione nello
stesso ambiente controllato;
e)
esemplare nato in cattività: esemplare, così come definito
nel presente articolo, comprese le uova, nato, o prodotto in altra maniera,
da genitori, di cui almeno uno di origine selvatica, che si riproducono
o da gameti trasferiti in altra maniera in un ambiente controllato se la
riproduzione è sessuale o da genitori, di cui almeno uno di origine
selvatica, che siano in un ambiente controllato quando inizia lo sviluppo
della prole se la riproduzione è asessuale. Il termine «esemplare
nato in cattività» si riferisce alla produzione di esemplari
di prima generazione nello stesso ambiente controllato;
f)
esemplare propagato artificialmente: esemplare di specie vegetale propagato
per mezzo di semi, spore, diaspore, propaguli o altri mezzi di riproduzione
sessuale o asessuale in condizioni controllate;
g)
esemplare di specie selvatica: esemplare, così come definito nel
presente articolo, di origine selvatica o esemplare animale proveniente
da nascita in cattività limitata alla prima generazione.